PARLA CON ANDREA
CTA Legal & Investigation Radar · Nota 03

Videosorveglianza sul lavoro: l’accordo sindacale non basta se il controllo è sproporzionato.

Nel provvedimento del 3 settembre 2026 il Garante Privacy ha esaminato telecamere installate negli spogliatoi di un impianto sportivo. Il punto più utile per aziende e professionisti è chiaro: anche quando esiste un accordo sindacale ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, restano da rispettare necessità, proporzionalità, minimizzazione e tutela della dignità delle persone.

In sintesi

Tre punti da non perdere.

01 / ACCORDO

L’accordo sindacale non supera i principi privacy.

La procedura prevista dall’art. 4 resta importante, ma non rende automaticamente lecito un trattamento che sia eccessivo rispetto alla finalità perseguita.

02 / CONTESTO

Gli spogliatoi hanno una tutela particolarmente elevata.

Il Garante considera questi ambienti caratterizzati da una forte aspettativa di riservatezza, intimità e dignità. La videosorveglianza al loro interno è quindi particolarmente critica.

03 / ALTERNATIVE

Prima vanno valutate soluzioni meno invasive.

Il titolare deve chiedersi se lo stesso obiettivo possa essere raggiunto con misure efficaci ma meno intrusive, documentando davvero quella valutazione.

Il provvedimento

Che cosa è successo nel caso esaminato.

Il caso riguardava un impianto sportivo nel quale erano state installate, già da anni, telecamere all’interno degli spogliatoi maschili e femminili. Le riprese erano rivolte agli armadietti e agli accessi alle vasche, con la finalità dichiarata di prevenire o accertare eventuali furti.

L’azienda aveva stipulato un accordo sindacale ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970 anche con riferimento a quelle telecamere. Il Garante, però, ha rilevato che il trattamento restava sproporzionato rispetto ai diritti e alle libertà delle persone riprese.

Il passaggio è importante perché separa due piani che spesso vengono confusi: da una parte la procedura prevista per gli strumenti dai quali può derivare anche un controllo a distanza dei lavoratori; dall’altra il rispetto dei principi di protezione dei dati personali.

In altre parole, una base organizzativa o procedurale non elimina l’obbligo di verificare se quel trattamento sia davvero necessario, pertinente e limitato a quanto serve.

Per aziende, HR e professionisti

Prima di installare o utilizzare un controllo, la domanda non è solo “posso farlo?”.

La domanda corretta è anche se quello strumento, in quel luogo e per quella finalità, sia realmente necessario e proporzionato rispetto ai diritti delle persone coinvolte.

01 / FINALITÀ

Definire il problema concreto.

Sicurezza, tutela del patrimonio e organizzazione del lavoro non sono formule astratte: occorre chiarire quale rischio o esigenza reale si intende affrontare.

02 / LUOGO

Valutare dove avviene il controllo.

La stessa tecnologia può avere un impatto molto diverso in un ingresso, in un’area produttiva o in un luogo nel quale esiste una particolare aspettativa di riservatezza.

03 / ALTERNATIVE

Verificare se esiste una soluzione meno invasiva.

Il Garante richiama espressamente la necessità di valutare misure alternative che possano raggiungere la stessa finalità con un impatto minore sui diritti degli interessati.

04 / DOCUMENTAZIONE

Motivare le scelte, non limitarsi a dichiararle.

Una valutazione di impatto o un’analisi interna non dovrebbe limitarsi ad affermare che il trattamento è proporzionato: deve mostrare come quella conclusione è stata raggiunta.

Impatto investigativo

Il punto per CTA: prima il fatto da verificare, poi lo strumento.

Per un’azienda il rischio è partire dalla tecnologia invece che dal problema concreto. Una criticità riguardante un dipendente, un ammanco, una condotta infedele o un sospetto di illecito non richiede automaticamente lo stesso tipo di controllo.

Il metodo corretto parte dalla domanda: quale fatto deve essere verificato e quale risultato sarebbe realmente utile? Solo dopo si valuta quale attività possa essere pertinente, proporzionata e compatibile con il quadro applicabile.

Questo è anche il motivo per cui attività investigative, controlli tecnologici, consulenza giuslavoristica, privacy e sicurezza aziendale non devono essere confusi: possono concorrere alla tutela dell’impresa, ma hanno presupposti, ruoli e limiti differenti.

Fonti ufficiali

Da dove deriva questa nota.

CTA Legal & Investigation Radar parte sempre dalla fonte primaria. La sintesi serve a orientare e non sostituisce il testo ufficiale.

Fonte primaria Garante Privacy · Provvedimento n. 619 del 3 settembre 2026

Doc. web 10294255. Il provvedimento riguarda un sistema di videosorveglianza installato all’interno degli spogliatoi di un impianto sportivo e richiama necessità, proporzionalità, minimizzazione e art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

Consulta il provvedimento
Riferimento normativo Art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300

La disciplina sugli impianti audiovisivi e sugli altri strumenti dai quali può derivare anche un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

Consulta Normattiva
Approfondisci su CTA

Dal principio generale al problema concreto.

Caso concreto

Hai un problema aziendale e non sai quale verifica sia corretta?

Il primo passo non è scegliere una telecamera, un software o un’attività investigativa. È definire il fatto da verificare, il rischio da tutelare e quale risultato sarebbe realmente utile.